Organismi Parrocchiali
dal “Codex Iuris Canonici” CIC
Il Codice di Diritto Canonico recita:
Can. 536 - § 1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il collegio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale.
§ 2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.
Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.
Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288.
Il Consiglio Pastorale si ritroverà il 13 FEBBRAIO 2012
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21 MAGGIO
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